L’albo dei Giudici Popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado. È costituito dai nomi dei cittadini che hanno presentato domanda e sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Volete iscrivervi e non sapete come fare? Ecco i nostri consigli.
Prima cosa dovete essere sicuri di avere alcuni requisiti necessari, ovvero:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- godere dei diritti civili e politici
- avere un’età compresa tra trenta e sessantacinque anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello (secondo grado).
La domanda deve essere presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari presso l’Ufficio elettorale di competenza. Ognuno deve quindi chiedere informazione al proprio comune per informazioni più precise. L’iscrizione è cancellata d’ufficio, per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Dopo essere stati formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti, il sindaco trasmette gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio. Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
- l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
- l’elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello
- Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
- Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
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