Come sciogliere in anticipo il contratto d’affitto? Per qualsiasi motivazione ci ci può trovare nella condizione di dover lasciare prima del tempo la casa che si è presa in locazione o costringere l’affittuario ad andar via: per riuscire nell’obiettivo mettere per iscritto l’accordo tra le parti è basilare.
Una sentenza del Tribunale di Milano ha tentato di dare una risposta seria a questa domanda e la prima cosa che è stata sancita è che il contratto deve essere per forza scritto. Per quanto possa esservi fiducia tra le parti, soprattutto per ciò che concerne l’affittuario è bene che il padrone di casa si tuteli in modo adeguato: il contratto di locazione deve essere necessariamente scritto e registrato: in caso contrario esso viene ritenuto nullo, come se non fosse mai esistito. Ecco quindi che, a meno che non si trovi un accordo tra le parti, il padrone di casa che ha bisogno di liberarla non solo non potrà ricorrere alla procedura accelerata dello sfratto e dovrà accontentarsi dell’azione di rilascio, ma non avrà neanche il potere di chiedere un decreto ingiuntivo per i canoni non corrisposti.
Ovviamente da entrambe le parti deve esservi una giusta causa: necessità di abitare l’immobile, venderlo, ristrutturarlo per il padrone di casa e preavviso di sei mesi giustificati da evento imprevedibile per gli affittuari.
Come sciogliere in anticipo un contratto di affitto quindi? Nello stesso modo nel quale lo si è stabilito, ovvero in modo scritto: all’interno del documento dovrà essere espressa l’intenzione di entrambi le parti di sciogliere lo stesso.