L’amministrazione di sostegno è un istituto giudiziario che viene utilizzato per la tutela di soggetti che presentano delle patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente). Questi soggetti di fatto non sono in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali.
In tal caso, su domanda che può essere presentata dallo stesso soggetto beneficiante, o da altri come famigliari, può essere nominato quindi un amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare, in base a determinati requisiti. Puo’ essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado.
La persona che verrà nominata, dovrà agire nell’interesse esclusivo del beneficiario. La domanda verrà presentata allegando i seguenti documenti:
- copia integrale dell’atto di nascita;
- fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso;
- eventuale certificato medico che attesti l’assoluta impossibilita’ del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
- dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti entro il quarto grado;
- nominativo della persona idonea prescelta;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l’eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti;
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