La Legge 104 del 1992 permette a diverse categorie di lavoratori dipendenti di usufruire di permessi retribuiti. In particolare i permessi possono essere richiesti da disabili in situazione di gravità, genitori di figli disabili in situazione di gravità, coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave hanno compiuto i sessantacinque anni di età oppure sono anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
In particolare i permessi per i disabili possono essere sia convertiti in riposi giornalieri di una o due ore, oppure in tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore. Per i genitori di figli disabili minori di tre anni è previsto un prolungamento del congedo parentale che tuttavia non può superare in totale i tre anni. In alternativa anche riposi orari giornalieri di una o due ore o tre giorni di permesso mensile.
Quanto spetta al lavoratore? Per quel che riguarda i permessi fruiti a giorni o a ore, questi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore, mentre i permessi concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all’ottavo anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.
L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps, e la presentazione delle domande dei deve essere effettuata in modalità telematica ed ha validità a decorrere dalla data della sua presentazione.
Foto credit Thinkstock